STATUTI

Statuti dell’associazione.

Testo adottato in assemblea costitutiva a Ginevra, il 17 gennaio 2024. Versione 1.0, in vigore.

La presente traduzione è fornita a titolo informativo. Fa fede la versione francese.

Preambolo

L’Associazione per le Professioni Giuridiche e Giudiziarie (AP2J) nasce dall’iniziativa di cittadini impegnati, tutti animati dalla volontà di promuovere un accesso giusto e trasparente alle professioni del diritto in Svizzera.

Confrontati con le sfide attuali e desiderosi di ravvivare la fiducia nelle nostre istituzioni democratiche, si riuniscono in Assemblea costitutiva per dare corpo a questa visione.

Guidata dalla convinzione profonda che i valori umanistici e il ruolo del cittadino sono al cuore dell’equilibrio dei poteri in uno Stato di diritto rispettoso di ciascuno, l’AP2J si consacrerà all’armonizzazione delle condizioni di accesso alle professioni giuridiche e giudiziarie, si adopererà per combattere la burocrazia eccessiva, piloterà e sosterrà le iniziative volte a creare un mercato unico, giusto e coerente.

È in questo spirito di impegno per la Giustizia e la trasparenza che vengono definiti gli statuti che seguono :

  1. Art. 1

    Forma giuridica

    1In virtù degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (art. 60 segg. CC), i presenti statuti esprimono la volontà di creare l’Associazione per le Professioni Giuridiche e Giudiziarie (AP2J), retta dalle presenti disposizioni.

    2La sua sede è a Ginevra.

    3La sua durata è illimitata e solo un’assemblea generale straordinaria, avente unicamente questo punto all’ordine del giorno, può deciderne lo scioglimento, alla maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei membri presenti, rappresentanti almeno il 50 % dei membri al giorno della convocazione.

  2. Art. 2

    Scopi

    1L’Associazione ha per scopo di operare affinché il sistema giuridico e giudiziario in Svizzera sia equo, trasparente e rispettoso dei valori umanistici e democratici dello Stato di diritto.

    2Al fine di creare un contesto legale più giusto e accessibile per tutti gli anelli del sistema, l’Associazione si impegna a favore della riforma e dell’armonizzazione delle condizioni di accesso alle professioni del diritto.

    3L’Associazione combatte gli ostacoli burocratici alla realizzazione di uno Stato di diritto democratico, giusto, umano e coerente.

  3. Art. 3

    Membri

    1È membro chiunque faccia domanda di adesione accettata dal Comitato.

    2Qualsiasi organismo o associazione può diventare membro collettivo.

    3I membri fondatori sono membri d’onore. A tale titolo, qualora non vi siano eletti, dispongono di voce consultiva permanente presso il Comitato. I primi fondatori acquisiscono automaticamente lo statuto. Per gli altri, il Comitato può decidere di attribuire lo statuto, da approvare alla successiva Assemblea generale.

  4. Art. 4

    Organi

    Gli organi dell’Associazione sono :

    • l’Assemblea generale ;
    • il Comitato ;
    • il Revisore dei conti.
  5. Art. 5

    Assemblea generale

    1L’Assemblea generale, composta dai membri, è l’organo supremo dell’Associazione.

    2Essa esercita le seguenti competenze :

    • decidere la modifica totale o parziale dei presenti statuti ;
    • deliberare su tutte le questioni relative all’organizzazione dell’Associazione ;
    • prendere conoscenza dei rapporti annuali del Comitato e concedere il discarico ai suoi membri per la loro gestione ;
    • fissare l’ammontare del contributo ;
    • eleggere i membri del Comitato ;
    • designare il Revisore dei conti ;
    • statuire definitivamente su ricorso circa la validità dell’esclusione di un membro.

    3L’Assemblea generale si pronuncia validamente sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno e menzionati nella convocazione. Le osservazioni espresse sotto « varie » possono essere oggetto di votazione in occasione di una successiva Assemblea.

    4L’Assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno.

  6. Art. 6

    Comitato

    1Il Comitato è l’organo esecutivo dell’Associazione.

    2Esso è composto da :

    • la Presidenza ;
    • il Segretariato generale ;
    • la Tesoreria ;
    • e gli altri membri eletti.

    3Provvede alla propria organizzazione ed esercita tutte le competenze che i presenti statuti non attribuiscono ad altri organi.

  7. Art. 7

    Responsabilità

    I membri non incorrono in alcuna responsabilità personale nei confronti dei terzi, qualunque sia la loro funzione.

  8. Art. 8

    Firma a due

    1L’associazione si obbliga con la firma del Presidente e di un altro membro del Comitato.

    2In materia finanziaria, l’altro membro è il Tesoriere.

  9. Art. 9

    Esclusione

    1Il Comitato decide l’esclusione di un membro, in sua assenza, dopo averlo sentito.

    2I membri d’onore possono essere esclusi solo per giusto motivo qualificato.

    3Il membro escluso può ricorrere presso l’Assemblea generale immediatamente successiva alla sua esclusione, la quale statuisce a maggioranza semplice, su preavviso del Comitato. Tali decisioni sono prese senza indicazione di motivo né possibilità di ricorso.

Atto costitutivo

Fatto a Ginevra il 17 gennaio 2024

Membri fondatori

Baptiste Gold

Presidente

Mohanad Farjani

Vicepresidente

Identità protetta

Segretario

David Gold

Portavoce

Identità protetta

Tesoriere

L’anonimato dei membri è garantito dalla sentenza ACST/16/2026 della Camera costituzionale.

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